Indennizzi da reazioni avverse da vaccino: quando spettano? Come ottenerli?
- Avv. Claudia Cassella
- 2 nov 2023
- Tempo di lettura: 4 min
Aggiornamento: 18 mar 2024
Lo sviluppo e la distribuzione di un vaccino efficace e sicuro contro il COVID-19 ha rappresentato negli ultimi anni il maggior settore di interesse per i ricercatori scientifici: al fine di trovare una soluzione efficace alla minaccia del coronavirus, gli studiosi hanno messo in atto procedure rapide per la commercializzazione dei vaccini sviluppati.
Tuttavia, malgrado la Commissione Europea abbia concesso l’autorizzazione all’ammissione in commercio per i vaccini Covid-19 solo dopo un’attenta valutazione da parte dell’EMA (Agenzia Europea per i Medicinali), non sono di certo mancati casi di reazioni avverse agli stessi.
E, se è pur vero che le reazioni avverse ad oggi registrate sono in maggior parte lievi e transitorie, è altresì vero che esiste una porzione di popolazione vaccinata che sostiene di aver subito infarti, ictus ed altre gravi conseguenze in concomitanza alla vaccinazione ed in dipendenza dalla stessa.
In questi casi ci si domanda: quali tipi di tutele appresta il nostro sistema normativo in favore di chi subisce dei danni da vaccino?
Il nostro ordinamento prevede distintamente due strumenti di tutela percorribili in alternativa in caso di danno da vaccinazione: un diritto di natura indennitaria ed un diritto al risarcimento dei danni da vaccinazione derivante da fatto illecito.
Tali rimedi possono essere utilizzati cumulativamente, ove ne ricorrano i presupposti.
È stata una legge dello Stato a prevedere un ristoro economico al fine di compensare le menomazioni subite da vaccinazione obbligatoria.
La Legge n. 210/92 stabilisce nello specifico che “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”.
Con un recente intervento, la Corte Costituzionale (sentenza n. 118 del 2020) ha esteso l’applicabilità di tale sussidio anche ai casi di vaccinazioni ritenute non obbligatorie, ma semplicemente raccomandate, al fine di ricomprendere tutti quei casi in cui i soggetti erano stati persuasi alla vaccinazione con pressanti campagne pubblicitarie.
Col D.L. n. 4 del 2022, si è riconosciuto il diritto ad un’indennità statale per i danni permanenti causati da vaccinazioni anti Sars-CoV2 semplicemente raccomandate dall’autorità sanitaria italiana, con conseguente previsione di nuovi stanziamenti a copertura dei costi, per l’anno 2022 e per il 2023.
Orbene, la ratio di tali normative è stata quella di garantire un sussidio a carico dello Stato ed ispirato al principio della solidarietà sociale, a cui il danneggiato “obbligato o semplicemente convinto”, potrà accedere dimostrando la menomazione dell’integrità psico-fisica di natura permanente subita e la diretta conseguenza dalla vaccinazione.
Passando alla procedura per ottenere l’indennizzo, essa consta di semplici passaggi.
Al fine di non incorrere in errori o preclusioni, conviene comunque farsi assistere da legali, anche al fine di approntare la domanda di indennizzo, che deve essere presentata all’ASL di residenza entro 3 anni dalla manifestazione della patologia e deve essere volta a comprovare il nesso eziologico della menomazione alla vaccinazione.
L’Asl invierà il fascicolo alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO), la quale convocherà a visita l’interessato per poi pronunciarsi sulla domanda.
In caso di diniego, il richiedente avrà a disposizione 30 giorni di tempo dalla notifica per presentare ricorso contro il Ministero della Salute.
Questo il quadro.
Ad oggi, va detto, non sono state poche le domande di Indennizzo da vaccino Covid-19 proposte e approvate: celebre il primo caso che interessò una giovane insegnante di sostegno, la quale è deceduta a soli 32 anni per trombosi cerebrale dopo avere ricevuto la dose di vaccino AstraZeneca.
Il beneficio economico riconosciuto ai prossimi congiunti per la perdita è stato tuttavia di appena euro 77.468,53.
Altra strada percorribile è quella relativa al risarcimento dei danni da vaccino per fatto illecito; il disposto normativo di riferimento è l’art. 2043 c.c., secondo il quale: “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.” .
Tale strumento di tutela riconosce una forma di ristoro economico più ampio rispetto a quello previsto per l’indennizzo; richiede che il danno da risarcire si presenti “non in iure e contra ius” ovvero ingiusto e derivato da un fatto illecito; ed inoltre, occorre accertare anche la responsabilità sia essa dolosa o colposa dell’autore della condotta.
Quanto all’illiceità del comportamento e all’ingiustizia del danno, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 307/1990 in una pronuncia relativa al vaccino obbligatorio anti-poliomelite, principio poi esteso anche al Covid-19 per la sua ampia portata, ha affermato che il risarcimento per i danni da vaccino va riconosciuto “tutte le volte che le concrete forme di attuazione della legge impositiva di un trattamento sanitario o di esecuzione materiale del detto trattamento non siano accompagnate dalle cautele o condotte secondo le modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l’arte prescrivono in relazione alla sua natura”.
A questo punto ci si chiede: come fare per ottenere il risarcimento ai sensi dell’art. 2043 c.c.?
Orbene, per ottenere il risarcimento dei danni derivati da una vaccinazione anti-Covid, l’interessato dovrà promuovere apposito giudizio nei confronti dello Stato, in persona del Ministro della Salute, provando la sussistenza della patologia ed il nesso causale tra la somministrazione del farmaco e la manifestazione della malattia.
Certamente, la concomitanza della vaccinazione all’evento dannoso costituisce un elemento di prova di natura valutativa, non idoneo di per sé in assenza di altri elementi a far maturare il convincimento del Giudice. Sarà infatti opportuno corredare la domanda di apposita relazione peritale di un medico legale al fine di certificare il nesso di causalità.
Ed inoltre, occorre altresì accertare la responsabilità sia essa dolosa o colposa dell’autore della condotta, potendo sussistere casi di responsabilità addirittura concorrente a quella generale dello Stato, del medico somministratore o del medico generico/specialista ad es. nell’errata valutazione diagnostica di patologie interagenti con il farmaco somministrato.
Infine, potrebbe ravvisarsi anche una responsabilità della stessa casa farmaceutica produttrice del vaccino somministrato, per gli effetti negativi provocati dal medicinale.
Basti menzionare il famoso lotto numero ABV2856 di AstraZeneca, ritirato a scopo cautelativo, in seguito alle molteplici segnalazioni di eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di tali dosi, avverso il quale sono stati proposti diversi procedimenti giudiziali per l’accertamento della responsabilità della casa farmaceutica.
Per quanto concerne infine la determinazione dell’ammontare, esso è rimessa ad una valutazione del Giudice che terrà conto delle diverse voci di danno patrimoniale e non patrimoniale (cfr: danno morale; danno biologico; danno esistenziale) richiamate in sede di giudizio.
Insomma, una netta differenza tra le due tutele apprestate, da valutare attentamente in ragione della propria specifica situazione di salute.

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