L’INUTILE (E DANNOSO) COINVOLGIMENTO DEI FIGLI NEL PROCESSO DI SEPARAZIONE : UN GENITORE PUO’ FAR LEGGERE GLI ATTI AI FIGLI ?
- Avv. Elena Cassella
- 2 set 2024
- Tempo di lettura: 2 min
I procedimenti separativi tra coniugi costituiscono certamente un momento di grande dolore per i figli, specialmente se minori d’età.
Ma fino al momento in cui non è indispensabile farli partecipare al procedimento, è corretto coinvolgerli nel giudizio, ad esempio leggendo loro gli atti processuali?
Il rischio che si corre non è soltanto quello di infliggere una sofferenza evitabile al figlio, ma anche quello di influenzarlo nei rapporti con il papà e la mamma, che in alcuni casi vengono percepiti come la causa del proprio dolore.
Lo spunto per queste riflessioni trae origine da una vicenda dalla notifica di un divorzio per un nostro assistito.
Proprio la moglie, raggiunta dalla notifica dell’atto, ha deciso di mettere immediatamente al corrente la figlia di soli 15 anni di quanto stava accadendo, traumatizzandola con argomentazioni errate (tra le tante, quella secondo cui il papà l’avrebbe fatta comparire dinnanzi al giudice) e sconvolgendo la sua serenità la sera prima di un importantissimo esame scolastico.
Quasi in preda alla disperazione, generata da un racconto distorto e non oggettivo operato dalla mamma, la figlia ha preso il telefono e ha chiamato il padre, accusandolo di aver commesso una cattiveria a notificare alla madre l’atto di divorzio ed intimandogli di non presentarsi per nessun motivo all’esame dell’indomani perché la sua presenza non sarebbe stata per nulla gradita.
Ebbene, la riflessione che ne deriva è la seguente: se, nel rispetto dell’art. 56 del codice deontologico, l’avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse, allo stesso modo dovrebbero astenersi dal realizzare le stesse condotte anche i genitori.
D’altronde, le finalità che si vogliono perseguire sono sempre le stesse. Da un lato quella di proteggere il minore da sofferenze che non devono riguardarlo fino al momento in cui sia davvero necessario, come nel caso in cui sia indispensabile il suo ascolto nel corso del giudizio. Dall’altro quella, proprio in casi come questo, di evitare che il figlio abbia un’opinione della vicenda già falsata ed influenzata sulla base di quello che ha letto o di quello che gli è stato riferito dal padre o dalla madre poco diligente.
L’unica soluzione, per prevenire storture di tale portata, è quella di introdurre una corrispondente previsione anche nei confronti dei genitori, i quali, nel corpo degli atti, devono impegnarsi a non condividerne il contenuto con i propri figli minori, accettando di astenersi dal coinvolgerli.

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