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Le novità della Riforma Cartabia in tema di ascolto del minore d'età

Sul piano formale, una delle novità della c.d. Riforma Cartabia è consistita nel trasporre, riformulandole, le disposizioni del Codice civile in tema di ascolto del minore nel Codice di procedura civile (v. artt. 473-bis.4, 473-bis.5 e 473-bis.6 c.p.c.; artt. 152-quater e 152-quinquies disp. att. c.p.c., nonché, con riferimento ai procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere, art. 473-bis.45 c.p.c.).

Anzitutto, l'ascolto del minore d'età può oggi essere esercitato soltanto dinanzi al giudice togato, che può, al limite, farsi assistere da esperti o altri ausiliari (psicologi dell'età evolutiva o psicoterapeuti), senza la possibilità – come era in passato avvenuto – di una delega a terzi, escluso il curatore speciale, che, una volta nominato, può procedere direttamente all'ascolto.

La Riforma Cartabia ha dettato una disciplina delle modalità dell'ascolto più garantista, indicando come regola generale quella della registrazione audiovisiva.

Quanto ai limiti di esercizio del diritto del minore d'età di partecipare attivamente al processo attraverso lo strumento dell'ascolto, la Riforma Cartabia ha contemplato nuove ed ulteriori ipotesi in cui il giudice è esonerato, sia pure nel rispetto di un dovere di stringente motivazione, dal procedere all'ascolto del minore d'età: al contrasto con l'interesse del minore e alla manifesta superfluità dell'ascolto si aggiungono, infatti, la impossibilità fisica o psichica del minore e la manifestazione da parte di quest'ultimo della volontà di non essere ascoltato.

Si rimette, così, l'esercizio di un diritto fondamentale al mero arbitrio di un soggetto (il minore d'età), cui è per definizione preclusa la possibilità di disporre di un diritto della personalità, qual è il diritto a manifestare in sede di ascolto le proprie opinioni nel corso di un processo durante il quale o all'esito del quale si assumono decisioni destinate ad incidere sulla sua sfera esistenziale.

Si potrà, dunque, in futuro porre un problema di compatibilità con il quadro normativo europeo e sovranazionale, posto che l'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 sull'esercizio dei diritti dei minori prevede, come unico limite all'esercizio dell'ascolto del minore capace di discernimento, la manifesta contrarietà ai propri interessi superiori.



 
 
 

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