Art. 473 bis 37 c.p.c.
Elena Cassella
Avvocato dello Studio
Nel contesto degli obblighi di mantenimento derivanti da separazione e divorzio, la Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha introdotto una disciplina speciale e autosufficiente con l'art. 473-bis.37 c.p.c.. Questa norma estende alla separazione lo strumento del pagamento diretto, prima previsto esclusivamente per il divorzio, rendendo superfluo il ricorso al giudice anche per i provvedimenti emessi fino al 28 febbraio 2023.
Come funziona il pagamento diretto dal terzo
Il coniuge beneficiario può richiedere a terzi (ad esempio il datore di lavoro o l'ente pensionistico) che una parte delle somme dovute al coniuge obbligato siano versate direttamente a proprio favore. Il procedimento segue step precisi:
- Inadempimento e mora: Il creditore deve procedere alla costituzione in mora a fronte di un ritardo di almeno 30 giorni.
- Notifica: Il provvedimento che fissa l’assegno viene notificato direttamente al terzo.
- Obbligo del terzo: Dal mese successivo alla notifica, il terzo è tenuto a pagare l’assegno fino alla concorrenza delle somme dovute al debitore principale.
- Tutela esecutiva: Se il terzo non adempie, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti.
Il datore di lavoro può interrompere i versamenti su richiesta del dipendente?
Una domanda frequente riguarda l'eventualità in cui il datore di lavoro interrompa il pagamento motivandolo con la volontà del dipendente di provvedere personalmente. La risposta è assolutamente NO!
Il datore di lavoro non può legittimamente interrompere il pagamento diretto sulla base di una semplice dichiarazione del dipendente obbligato. Una volta attivata la procedura tramite notifica, il terzo è legalmente obbligato a proseguire i versamenti al beneficiario.
Un meccanismo automatico e vincolante
La disciplina introdotta dall’art. 473-bis.37 c.p.c. configura un meccanismo automatico e vincolante che prescinde dalla volontà del debitore principale. È espressamente esclusa la facoltà del debitore di far cessare unilateralmente l’ordine diretto.
L’eventuale interruzione del pagamento da parte del terzo configura un inadempimento dell’obbligo legale, esponendolo all'azione esecutiva diretta da parte del creditore ai sensi del comma 2 della medesima norma.
In sintesi, la riforma garantisce una tutela rafforzata al beneficiario dell'assegno, eliminando i passaggi burocratici e rendendo il terzo responsabile diretto dell'adempimento.
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