Spese straordinarie : chi decide paga !
- Avv. Elena Cassella

- Sep 5, 2025
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La recentissima sentenza di alcuni giorni fa del Giudice di Pace di Catania rappresenta un importante precedente nella gestione delle spese per i figli di genitori separati o divorziati. Il caso vede protagonista un padre, già obbligato al versamento dell’assegno mensile di mantenimento per la figlia, che si è trovato destinatario di un decreto ingiuntivo per presunte spese straordinarie avanzate dall’ex moglie.
La madre aveva richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per tre categorie di spese—medicinali, abbigliamento e le ingenti somme necessarie per consentire alla figlia la frequenza di una prestigiosa università privata del nord Italia—ritenendo tali voci “extra-assegno” e quindi da suddividere con l’ex coniuge.
Grazie al lavoro dello Studio Legale Cassella, il Giudice di Pace ha accolto l’opposizione del padre, respingendo le richieste della madre e condannandola anche al pagamento delle spese di lite.
Nel motivare la decisione, il Giudice ha ricordato come la disciplina in materia di mantenimento dei figli distingua tra spese ordinarie e straordinarie. Le spese ordinarie, destinate a soddisfare i bisogni quotidiani della prole, sono già ricomprese nell’assegno periodico di mantenimento. La sentenza richiama inoltre le Linee guida del Tribunale di Catania del luglio 2018, che chiariscono come le spese per abbigliamento e medicinali debbano considerarsi incluse nell’assegno e non possano quindi essere oggetto di rimborso separato.
Quanto alle spese straordinarie, il Giudice catanese precisa che queste ultime comprendono solo quegli esborsi legati a eventi imprevedibili, eccezionali o comunque non ricorrenti, e che devono essere affrontati di comune accordo tra i genitori. Nel caso specifico, la madre aveva deciso unilateralmente l’iscrizione della figlia all’università privata, LIMITANDOSI A INFORMARE , per di più tramite la figlia, il padre della SCELTA GIA' ESEGUITA , in violazione del principio di condivisibilità delle spese straordinarie.
L'unilatetalità del comportamneto della madre, riguardo l'eborso contestato, veniva confermata nel corso della causa dalla circostanza, riconosciuta anche dalla madre, secondo cui anche il padre era solito pagare le spese straordinarie.
In conclusione, la sentenza sottolinea così un principio fondamentale: le spese straordinarie DEVONO ESSERE CONDIVISE TRA i genitori E DEVENO ESSERE FRUTTO DI UNA SCELTA ponderata E di entrambi .
Il padre non avendo partecipato alla scelta dell'Università, non deve sopportare le spese.

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