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NASCE IL REATO DI OCCUPAZIONE ARBITARIA DI IMMOBILE DESTINATO A DOMICILIO- ART 634 BIS C.P

Con il Decreto Sicurezza 2025 (DECRETO-LEGGE 11 aprile 2025, n. 48), all’art. 10, il Governo è intervenuto in materia di sicurezza urbana, con l’obiettivo di rafforzare la protezione della proprietà privata e dei diritti dei legittimi detentori di immobili.

In questi termini, si colloca l’introduzione dell’articolo 634-bis nel Codice penale e del nuovo articolo 321-bis nel codice di procedura penale, con il legislatore mira ad offrire una tutela efficace rispetto al fenomeno delle occupazioni abusive di immobili.

L’art. 634 bis c.p. rubricato Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, punisce con la reclusione da 2 a 7 anni chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, oppure impedisce il rientro del proprietario o di chi lo detiene legittimamente. La stessa pena si applica anche a chi: si appropria dell’immobile con artifici o raggiri; cede ad altri l’immobile occupato; si intromette o coopera nell’occupazione; oppure riceve o corrisponde denaro o altre utilità per l’occupazione.

Si prevede la non punibilità dell’occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa, ma è prevista la procedibilità d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità, o su immobili pubblici o a destinazione pubblica.

Stante l’elevata forbice edittale individuata dal legislatore, sarà ammissibile per il Pubblico Ministero procedere all’accertamento dei fatti, nel corso della fase investigativa, facendo ricorso alle intercettazioni.

Per rafforzare la tutela contro il fenomeno delle occupazioni abusive di immobili, il legislatore ha introdotto una misura cautelare reale speciale che può essere adottata dal giudice competente, su richiesta del Pubblico Ministero. Orbene, nel titolo II del libro IV del codice di procedura penale concernente le misure cautelari reali, il DL introduce il nuovo art. 321-bis, recante Reintegrazione nel possesso dell’immobile.

Si tratta di una procedura volta a garantire l’immediata reintegra nel possesso dell’immobile oggetto di occupazione arbitraria punibile ai sensi dell’art. 634bis c.p. e volta ad accelerare la liberazione dell’immobile occupato – e delle sue pertinenze - qualora lo stesso risulti unica abitazione del denunciante.

Nello specifico, l’art. 321bis c.p.p. prevede che, nei casi in cui l’immobile occupato sia l'unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono denuncia del reato di cui all’articolo 634-bis del Codice penale, espletati i primi accertamenti volti a verificare la sussistenza dell’arbitrarietà dell’occupazione, si recano senza ritardo presso l'immobile del quale il denunziante dichiara di essere stato spossessato. Ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell'occupazione, ordinano all'occupante l'immediato rilascio dell’immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso dell'immobile medesimo.

La Polizia Giudiziaria, in caso di diniego dell'accesso, di resistenza, di rifiuto di eseguire l’ordine di rilascio o di assenza dell'occupante, ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, potranno disporre coattivamente il rilascio dell'immobile e la reintegra del denunciante nel possesso del medesimo, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica.

Nelle quarantotto ore successive gli ufficiali di polizia giudiziaria trasmetteranno il verbale al pubblico ministero competente per il luogo in cui la reintegrazione del possesso è avvenuta; questi, se non dispone la restituzione dell'immobile al destinatario dell'ordine di rilascio, richiede al giudice la convalida e l'emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale.



 
 
 

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