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Polizza RCA auto obbligatoria anche per i veicoli fermi in aree private

Alla fine è proprio successo quello che si sperava non sarebbe mai accaduto: l’obbligo RCA anche per i veicoli fermi.

È questo infatti ciò che ha previsto il Dlgs n. 184/2023, pubblicato in Gazzetta nel dicembre scorso, ampliando la categoria dei veicoli che devono essere obbligatoriamente in possesso della copertura assicurativa fino a ricomprendervi anche a quelli fermi.

Dal 23 dicembre 2023, data da cui decorre l’obbligo, dunque cade la distinzione tra i veicoli effettivamente circolanti su strada e quelli che restando custoditi all’interno di un’area privata che fino ad allora potevano esser privi di copertura assicurativa.

Il Decreto in esame infatti contrariamente a quanto prima previsto, in accoglimento di una direttiva Ue di un paio di anni fa in tema di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi, ha apportato delle modifiche al Dlgs 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) introducendo una nuova definizione di veicolo e l’obbligo di copertura assicurativa per responsabilità civile a tutti i veicoli che rientreranno nella nuova definizione, il tutto, come accennato, indipendentemente da dove si trovino e se siano fermi o in movimento, purché comunque mantengano la funzione di trasporto e quindi basterebbe solo che si tratti di un mezzo identificabile come “veicolo” ai sensi della nuova normativa. 

La riforma apportata al Codice delle Assicurazioni Private, infatti, prevede quanto segue:

“la lettera rrr) è sostituita dalla seguente:

«rrr) veicolo:

1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:

1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o

1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;

2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere

che sia ad esso agganciato o meno;

3) i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».”

È previsto altresì che in caso di violazione venga applicata la sanzione amministrativa da Euro 866 ad Euro 3.464, che sarà ridotta ad un quarto quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine, o quando l’interessato entro 30 giorni dalla contestazione della violazione esprima la volontà e provveda alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo.

Esclusi dalla riforma che impone l’obbligo assicurativo a quanto (almeno al momento) resterebbero i monopattini.

Deroghe invece sono previste per i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione; per i veicoli il cui uso è vietato (in via temporanea o permanente) in forza di una misura adottata dall’autorità competente; nonché quei veicoli non idonei all’uso come mezzo di trasporto; e i veicoli il cui utilizzo è stato volontariamente sospeso per effetto di una formale comunicazione all’impresa di assicurazione.

Quindi resterebbe valida la possibilità sospensione dell’assicurazione in determinate ipotesi previste. Tale termine di sospensione potrà essere eventualmente prorogato più volte (sempre previa comunicazione all’assicurazione da farsi entro 10 giorni prima della scadenza della sospensione) per una durata non superiore a dieci mesi o undici in caso si tratti di veicoli storici.



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