Quando la casa coniugale diventa un campo di battaglia: la solitudine dei separati, una chiave che non apre più
- Avv. Elena Cassella

- 22 gen
- Tempo di lettura: 4 min
C’è un momento, nelle separazioni più dure, in cui il dolore diventa concreto: è quando torni davanti alla porta di casa, infili la chiave… e la serratura non gira più. Succede a uomini e donne che, oltre a perdere un legame affettivo, scoprono di aver perso anche il loro posto nel mondo: la casa in cui hanno vissuto, costruito una famiglia, cresciuto figli, condiviso cene, litigi e riconciliazioni. Eppure, quella porta ora è chiusa.
In un caso arrivato al Tribunale di Catania, il marito – non proprietario dell’immobile intestato alla moglie – racconta esattamente questo: chiave della casa improvvisamente inutile, divieti di accesso. Lei sostiene che lui se ne sia andato volontariamente, lui parla di esclusione forzata dalla casa coniugale.
Dietro i dettagli processuali c’è una verità semplice e cruda: anche chi non è proprietario ha diritto a quella casa!
La casa familiare è il luogo in cui si è svolta stabilmente la vita della famiglia, il centro degli affetti e delle abitudini quotidiane e per questo motivo, finché la convivenza regge, entrambi i coniugi ne sono “possessori”: non solo chi è proprietario o intestatario del contratto, ma anche chi semplicemente ci vive, tutti i giorni, come coniuge o convivente stabile.
Questo significa che il coniuge o il convivente non proprietario non è un ospite di passaggio, tollerato per gentile concessione: ha un possesso giuridicamente protetto. E non può essere cancellato dalla casa con un atto di forza privata o con un cambio di serratura.
Il Tribunale Etneo, con una recente ordinanza di pochi giorni fa, ha riconosciuto che l’uomo, pur non essendo proprietario, aveva un legame reale con quella casa – vi abitava stabilmente come marito – e che impedirgli di entrare costituiva uno “spoglio” del possesso. Di conseguenza, ilTribunale ha ordinato di reintegrarlo nel possesso, restituendogli le chiavi, anche con l’aiuto dell’Ufficiale giudiziario se necessario.
Dietro le parole tecniche c’è un principio comprensibile a tutti.
Spoglio significa essere privati di colpo del potere di usare un bene che si stava pacificamente utilizzando: nel caso della casa, non poterci più entrare perché qualcuno ha cambiato la serratura.
Azione di reintegrazione (art. 1168 c.c.) è lo strumento con cui chi è stato cacciato può chiedere al giudice di essere rimesso al suo posto: tornare ad avere accesso alla casa, far cessare gli ostacoli, ottenere – se serve – l’intervento dell’Ufficiale giudiziario. Va proposta entro un anno dal fatto.
Il punto decisivo è che questa tutela spetta anche a chi non è proprietario, purché abbia posseduto l’immobile in modo stabile e non occasionale. Sul versante opposto, la legge pone un confine netto alla “giustizia fai da te” del coniuge proprietario: non può decidere da solo chi deve restare nella casa familiare e chi no.
L’assegnazione della casa familiare, infatti, è competenza del Giudice della Famiglia e avviene soprattutto in funzione dell’interesse dei figli minori o non autosufficienti: è il Tribunale, non il coniuge più forte, a stabilire chi resterà nella casa, per quanto tempo e a quali condizioni. Il caso di Catania non è isolato: racconta un copione che si ripete spesso, in tutta Italia, ogni volta che una casa diventa il campo di battaglia della separazione. Per provare a disinnescare in anticipo queste guerre domestiche, una strada possibile potrebbe essere quella di promuovere – nella consulenza legale e nella mediazione familiare – una sorta di “patto di casa” strutturato e operativo.
Il cd. “patto di casa” sarebbe un accordo scritto, da sottoscrivere all’inizio della crisi, in cui i coniugi stabiliscono regole immediate sull’uso dell’abitazione (chi resta, per quanto, con quali spazi; come si gestiscono le chiavi; come si tutelano i beni personali); in cui i coniugi stabiliscono un impegno reciproco a non cambiare serrature o impedire l’accesso senza accordo o senza provvedimento del giudice. Un accordo in cui viene previsto, se necessario, di un uso a turni o di soluzioni temporanee che evitino lo “sfratto emotivo” di uno dei due.
Questi accordi preventivi potrebbero essere formalizzati attraverso la negoziazione assistita che consente di raggiungere intese consensuali con piena validità legale. Il patto potrebbe prevedere soluzioni concrete come il deposito delle chiavi presso un terzo di fiducia, l’utilizzo di sistemi di comunicazione strutturati per coordinare presenze e orari, o persino il “nesting” quando ci sono figli minori: i bambini restano nella casa familiare mentre sono i genitori ad alternarsi.
Anche la mediazione familiare potrebbe svolgere un ruolo chiave, con clausole che prevedano il ricorso al mediatore prima di adire l’autorità giudiziaria per questioni relative all’abitazione. Naturalmente, questi patti avrebbero efficacia temporanea e dovrebbero coordinarsi con i futuri provvedimenti del Giudice della separazione, che resta l’unico competente per l’assegnazione definitiva della casa familiare – guardando sempre all’interesse superiore dei figli minori.
Non sempre si riesce a dialogare, è vero. Ma portare questo tema subito sul tavolo – con l’aiuto di avvocati, mediatori e consulenti – può evitare che la casa diventi l’arma più dolorosa della separazione.
Nella tempesta della separazione, dove a volte anche le pareti sembrano prendere posizione, il diritto ricorda una cosa semplice: la casa è un luogo da gestire con responsabilità, non un campo di battaglia. E nessuno dovrebbe ritrovarsi, da un giorno all’altro, solo davanti a una porta che non si apre più.
Pubblicato su NewSicilia

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