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Tribunale di Catania

Aggiornamento: 2 giorni fa

Una madre impugnava un provvedimento emesso in corso di istruttoria dal Tribunale di Catania, nell’ambito di un giudizio civile avente ad oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figlia minore nata da relazione more uxorio instaurato nel settembre 2022 e quindi pre Riforma Cartabia, con cui il Giudice Istruttore – dopo mesi e mesi di impedimento, per decisione della donna, dei contatti padre e figlia – individuava una calendarizzazione specifica, comprensiva di pernotti, per consentire la libera frequentazione tra padre e figlia sia per il periodo estivo, quanto in via ordinaria all’esito; inoltre, il Giudice dava incarico al Servizio EMI dell’ASP per le valutazioni necessarie in ordine alla capacità genitoriale delle parti.

La madre proponeva reclamo avverso il sopra citato provvedimento del Giudice Istruttore, dinanzi la Corte d’Appello di Catania, chiedendone l’annullamento e/o revoca con rimodulazione integrale (in difetto) del diritto di visita del padre.

Il padre, cliente dello Studio, si costituiva in giudizio, chiedendo in primis di dichiararne l’inammissibilità.

Ma è possibile proporre reclamo ex art. 739 c.p.c. nei confronti di un provvedimento del Giudice Istruttore reso nell’ambito di un procedimento civile instaurato prima della Riforma Cartabia?

Ebbene, con recentissimo e autorevole provvedimento, destinato a fare giurisprudenza, la Corte d’Appello di Catania ha dato risposta negativa al sopradetto quesito e, di conseguenza, ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo proposto dalla madre in quanto “...emessa dal Tribunale in via interinale e provvisoria nel procedimento ancora pendente inter partes innanzi al Tribunale di Catania, avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti genitori non coniugati – figlia minore, nell’ambito del quale sono stati adottati provvedimenti urgenti a tutela della figlia minore e, segnatamente, è stato regolamentato il rapporto padre – figlia... si tratta di un procedimento cd. ante Cartabia, in quanto instaurato innanzi al Giudice Ordinario prima dell’entrata in vigore della riforma (art. 35 Dlgs n. 149/2022 e succ. mod.), cui deve applicarsi la previgente disciplina. Ne deriva che, non trattandosi di un provvedimento definitivo con cui viene definito il procedimento in primo grado, il reclamo, proposto ex art. 739 c.p.c., è inammissibile, in quanto il reclamo innanzi al Giudice di Secondo grado, può proporsi soltanto avverso il provvedimento finale con ui il Tribunale definisce il giudizio di primo grado ... e ciò neppure potendo qualificarsi il reclamo come proposto ex art. 708 c.p.c., avendo il Legislatore del 2006 previsto l’eccezionale mezzo del reclamo ex art. 708 comma 4 c.p.c., esclusivamente avverso l’ordinanza presidenziale emessa nei procedimenti di separazione e di divorzio, e non già avverso tutte le ordinanze emesse dal Giudice Istruttore o dal Collegio in corso di causa...”

Continua la Corte d’Appello di Catania evidenziando come questa sia l’unica interpretazione corretta sulla scorta dell’ordinanza della Corte Costituzionale n. 322/2010 con la quale, dichiarando manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionali degli artt. 709 quarto comma e 709 ter c.p.c. in relazione agli artt. 3, 24, 111 Cost., è stato sottolineato che il limite alla reclamabilità della sola ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. costituisce espressione legittima della discrezionalità del legislatore, compatibile con la novella del 2006, e che tale discrezionalità non incide sul diritto di difesa delle parti pienamente esplicabile nella fase decisionale innanzi al Collegio e con l’esperimento dei normali mezzi d’impugnazione.

Peraltro, evidenzia la Corte d’Appello di Catania che non potrebbe addivenirsi a diversa conclusione nemmeno guardando al contenuto dell’ordinanza impugnata che ha ad oggetto provvedimenti de potestate a tutela della minore, posto che “... si tratta pur sempre di mero provvedimento provvisorio ed interlocutorio emesso dal Tribunale che non è in alcun modo suscettibile di definire il procedimento pendente inter partes, che dovrà essere definito con il provvedimento finale quest’ultimo soltanto suscettibile di esser assoggettata agli ordinari mezzi di impugnazione...” sebbene la Corte stessa non ignori l’orientamento giurisprudenziale secondo cui è immediatamente esperibile ricorso straordinario per Cassazione e quindi del reclamo innanzi alla Corte in caso di provvedimenti de potestate (decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale) dettati dal Giudice minorile, in quanto incidono significativamente sulla relazione familiare, diritto fondamentale tutelato anche dalla CEDU (art, 8). Tuttavia, la Corte d’Appello di Catania ha rilevato in merito alla immediata reclamabilità

delle ordinanze provvisorie adottate in materia de potestate da parte del Giudice Ordinario come tale opzione debba ritenersi esclusa dall’intervento delle Sezioni Unite.

Invero, le SS.UU. della Suprema Corte, con la recentissima sentenza n. 22423/2023, hanno escluso l’immediata reclamabilità avanti la Corte d’Appello competente nel caso siano provvedimenti interinali adottati nei procedimenti civile instaurati anteriormente alla Riforma Cartabia (dlgs n. 149/2022 e succ. mod.) – come nel caso di specie sottoposto all’attenzione della Corte d’Appello di Catania - essendo per inverso contemplata nella disciplina contemplata dalla riforma.



 
 
 

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