Privacy Policy
top of page
Copia di LOGO CASSELLA-PhotoRoom.png

Cosa succede quando il figlio maggiorenne non deve più essere mantenuto economicamente?Il genitore convivente non ha più diritto all’assegnazione della casa coniugale.

Con una recentissima sentenza pronunciata il 06.06.2025, Tribunale di Catania ha offerto un interessante spunto di riflessione in ordine alla correlazione tra assegnazione della casa coniugale e presenza di figli maggiorenni economicamente autosufficienti.

 

Nel caso di specie, una madre a cui era stata assegnata la casa coniugale chiedeva in giudizio al marito un contributo a titolo di mantenimento per il figlio maggiorenne che conviveva con lei, ma i Giudici catanesi hanno ritenuto di dover revocare l’assegno che fino a quel momento il padre versava per il figlio.

Secondo il Tribunale, infatti, non ricorrevano più le condizioni per prevedere un assegno di mantenimento in suo favore.

Da un lato i Giudici hanno tenuto in considerazione il fatto che il figlio, di quasi 27 anni, aveva svolto alcuni lavori saltuari e aveva da poco deciso di iscriversi all’università con scarsissimi risultati, sostenendo appena due esami in due anni.

Dall’altro, hanno ribadito che l’obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli maggiorenni non può protarsi sine die.

In questo caso, il ragazzo si era già inserito nel mondo del lavoro, anche se saltuariamente, e soprattutto aveva intrapreso tardivamente la carriera universitaria, senza nemmeno mostrare particolare impegno, come dimostra l’aver superato solamente due esami in due anni.

Secondo il Tribunale “la richiesta di contributo per il figlio va rigettata, non potendosi l’obbligo dei genitori protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, nell’attesa che il figlio consegua un’occupazione confacente alle proprie aspirazioni”.

 

In forza di tale decisione, i Giudici hanno altresì rigettato la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla madre, la quale deduceva di abitarvi insieme al figlio.

Nella sentenza si legge, infatti, che la domanda di assegnazione della cosa coniugale doveva essere rigettata integralmente, “essendo venuto meno il presupposto costitutivo di tale diritto, dato dalla convivenza con figli maggiorenni non autonomi economicamente”.

 

Insomma, il Tribunale di Catania ha chiaramente espresso il principio secondo cui, quando il figlio maggiorenne sia ormai economicamente autonomo, viene meno il diritto all’assegnazione della casa coniugale.

ree

 
 
 

Commenti


icona whatsapp
bottom of page