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Ritiro del passaporto del minore: sufficiente il mancato consenso di un solo genitore

Nell’ambito della disciplina della responsabilità genitoriale, è consolidato il principio secondo cui il consenso di entrambi i genitori è essenziale per la validità degli atti che incidono direttamente sui diritti e sulle libertà del figlio minorenne. Tra tali atti, assume particolare importanza il rilascio del passaporto, in quanto documento che abilita il minore a compiere viaggi internazionali e che richiede, pertanto, una specifica e rafforzata garanzia di tutela.

L’art. 3, lettera a) della legge 21 novembre 1967, n. 1185 risulta chiaro al riguardo, sancendo che “Non possono ottenere il passaporto: a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare”.

La ratio della norma può rinvenirsi nella necessità della tutela dell’interesse superiore del minore, ai sensi della quale risulta evidente come il consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sia condizione necessaria al fine del corretto rilascio del documento di espatrio del figlio minorenne.

A questo punto, sorge spontanea la domanda se, ai fini del ritiro del passaporto, sia sufficiente anche il mero ritiro del consenso da parte di uno solo dei due coniugi. Dalla lettera della norma risulta già evidente la risposta, e questa viene confermata a più riprese anche dalla giurisprudenza. Di recente, nel 2025, si è pronunciato in merito il TAR Lombardia Brescia, il quale ha confermato come “il ritiro del passaporto e l’annotazione dell’invalidità all’espatrio sulla carta d’identità e sugli altri documenti equipollenti sono provvedimenti a carattere vincolato, in merito alla cui adozione non residua alcuna discrezionalità all’autorità amministrativa, che è invece tenuta ad adottarli sul solo rilievo della mancanza dell’autorizzazione del Giudice tutelare o, in sua sostituzione, dell’assenso dell’altro coniuge”.

Risulta dunque evidente che il mero ritiro del consenso di uno solo dei due genitori esercitanti la potestà è condizione necessaria e sufficiente affinché l’Amministrazione competente possa procedere con il ritiro del passaporto.

Inoltre, occorre sottolineare come non vengono in rilievo le possibili ragioni giustificatrici del venir meno del consenso, il merito delle quali può essere vagliato esclusivamente dal Giudice tutelare. Proprio il ricorso a quest’ultimo rimane il solo strumento a disposizione dell’altro genitore per ottenere nuovamente l’autorizzazione all’espatrio, essendo l’unico soggetto competente a valutare le esigenze di tutela dell’interesse del minore.

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