Privacy Policy
top of page
Copia di LOGO CASSELLA-PhotoRoom.png

Stalking: bastano due soli messaggi per la condanna

La Cassazione penale, con la sentenza n. 43089 del 26 novembre 2024, ha confermato un principio consolidato ma di grande rilevanza pratica: per configurare il reato di atti persecutori ex art. 612-bis del codice penale sono sufficienti anche solo due condotte minacciose o moleste, purché idonee a produrre gli effetti tipici previsti dalla norma.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, l'imputata era stata condannata per atti persecutori e diffamazione nei confronti di un ex partner, attraverso messaggi minacciosi e post sui social network. La difesa aveva contestato la sussistenza del requisito della reiterazione, sostenendo che le comunicazioni si inserivano in un rapporto dialettico non sempre caratterizzato da chiara volontà di interruzione da parte della vittima.

La Cassazione ha respinto il ricorso, ribadendo che il delitto di atti persecutori è caratterizzato da "condotte reiterate di minaccia o molestia" che devono essere idonee a cagionare "un perdurante e grave stato di ansia o di paura" ovvero "da ingenerare un fondato timore per l'incolumità" o "da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".

L'elemento decisivo non è quindi la durata temporale delle condotte, ma la loro capacità di alterare in modo sostanziale la serenità e le abitudini di vita della vittima.

Per quanto riguarda la prova dello stato di ansia o paura, la Cassazione ha chiarito che non è necessario l'accertamento di uno stato patologico, "essendo invece sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima". Tale prova può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti dell'agente, quando questi siano "idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante".

La sentenza conferma così un orientamento che tutela efficacemente le vittime di stalking, riconoscendo che anche condotte apparentemente limitate possono integrare il reato quando producano gli effetti tipici previsti dalla norma, indipendentemente dalla loro concentrazione temporale.

ree

 
 
 

Commenti


icona whatsapp
bottom of page