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Art. 473 bis 37 c.p.c.

Nel contesto specifico degli obblighi di mantenimento derivanti da separazione e divorzio, la riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha introdotto una disciplina speciale e autosufficiente con l'art. 473-bis.37 c.p.c., estendendo alla separazione lo strumento prima previsto per il solo divorzio. Per effetto di tale nuova previsione non è più necessario il ricorso al giudice anche con riferimento agli assegni previsti da provvedimenti di separazione emessi fino al 28 febbraio 2023.

 

Il coniuge beneficiario può chiedere a terzi tenuti a pagare in favore del coniuge obbligato, che una parte di tali somme siano versate direttamente all’altro coniuge (art. 473 bis 37 c. 1 c.p.c.).” 

Il creditore dell’assegno di mantenimento, dopo la costituzione in mora e a fronte di un inadempimento di almeno 30 giorni, può notificare il provvedimento che fissa la misura dell’assegno al terzo tenuto a versare periodicamente somme di denaro al debitore principale; ricevuto il provvedimento, il terzo, dal mese successivo a quello di avvenuta notificazione, è tenuto al pagamento dell’assegno sino alla concorrenza delle somme da lui dovute al debitore principale; se il terzo non adempie il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti; se il credito dell’obbligato verso il terzo è stato già pignorato provvede il giudice dell’esecuzione.”

Cosa accade se il datore di lavoro ha comunicato l’interruzione del pagamento diretto dell’assegno di mantenimento, disposto a seguito di notifica del provvedimento giudiziale, motivandola con una dichiarazione del dipendente obbligato di voler provvedere personalmente ai versamenti?

Può farlo?

Assolutamente NO!

Il datore di lavoro non può legittimamente interrompere il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento sulla base di una semplice dichiarazione del dipendente obbligato di voler provvedere personalmente ai versamenti.

A seguito di regolare messa in mora e regolare notificazione del provvedimento, il terzo datore di lavoro è obbligato a versare, dal mese successivo, al beneficiario, sino alla concorrenza della somma da lui dovuta al dipendente ai sensi dell’art. 473bis.37 c.p.c.

Nei testi applicativi dell'art. 473-bis.37 c.p.c. è esclusa la facoltà del debitore di far cessare unilateralmente l'ordine diretto. 

La disciplina speciale introdotta dalla riforma Cartabia configura un meccanismo automatico e vincolante per il terzo/datore di lavoro del coniuge inadempiente, che si attiva con la notifica del provvedimento e prosegue fino al completo soddisfacimento del credito alimentare, prescindendo dalla volontà del debitore principale.

L'eventuale interruzione configura inadempimento dell'obbligo legale, sanzionabile con azione esecutiva diretta da parte del creditore dell'assegno ai sensi dell'art. 473bis.37 comma 2 c.p.c.

 

 

 

 

 

 


 
 
 

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