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Tumore raro, casa pignorata e divorzio

A Catania una sentenza che protegge la dignità, firmata dallo Studio Cassella

Una donna colpita da un tumore raro, invalidità totale, nessun lavoro, casa pignorata.

Dall’altra parte, un ex marito con reddito stabile che chiede al giudice di non versarle più neppure un euro. Con una sentenza di alcuni giorni fa, il Tribunale di Catania ha scelto da che parte stare: quella della dignità. E lo ha fatto accogliendo le tesi difensive dello Studio legale Cassella, che ha ottenuto il riconoscimento dell’assegno divorzile in favore della donna.

La donna non è un numero di ruolo in un fascicolo: è una donna che ha attraversato un autentico crollo esistenziale.

Colpita da un tumore, è stata sottoposta a un intervento chirurgico invasivo, le viene riconosciuta un’invalidità al 100%, con totale e permanente inabilità lavorativa.

In cambio, lo Stato le garantisce appena 285,66 euro al mese: una cifra che il Tribunale di Catania definisce «evidentemente non sufficiente a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari».

Mentre il corpo cede alla malattia, la vita economica si sgretola: la donna non ha un lavoro stabile; non ha una concreta prospettiva occupazionale, nonostante l’iscrizione alle liste speciali per disabili; E poi, al danno la beffa, la casa coniugale, pignorata per il mancato pagamento del mutuo e definitivamente perduta.

Ciò che per anni era stato l’unico rifugio, diventa un bene esecutato. Anche questo elemento – spesso sottovalutato nei processi di famiglia – viene valorizzato con forza dalla difesa dello Studio Cassella: la perdita dell’abitazione come segnale di una vulnerabilità non solo economica, ma esistenziale.

Nel giudizio di divorzio, il marito chiede la revoca totale di ogni contributo economico sostenendo che la ex moglie sia ormai autosufficiente e che convivrebbe more uxorio con un nuovo partner.

Per provare la presunta nuova convivenza, il marito produce fotografie. Ma le immagini – come fa emergere la difesa – raccontano ben altro: scatti in contesti ordinari; luoghi di prossimità, situazioni sociali comuni; nessun elemento di stabilità, nessuna prova di condivisione stabile di vita e spese. Anche le testimonianze, accuratamente vagliate, non reggono il confronto con la ricostruzione proposta dalla difesa della donna.

Il Tribunale di Catania decide che non vi è alcuna convivenza strutturata, alcun nuovo nucleo familiare che possa subentrare nell’obbligo di assistenza e non vi è alcun innalzamento del tenore di vita grazie a un terzo.

Insomma, emerge in realtà che la donna è sola, malata, priva di lavoro e di casa, a fronte del reddito stabile da lavoro del marito.

È sulla ricostruzione precisa di questo divario che va costruito uno dei cardini della difesa della donna : dimostrare che negare ogni assegno equivarrebbe a condannare la donna a una povertà senza scampo, tradendo il principio di solidarietà post-matrimoniale.

D’altronde, in sede di separazione, al marito era stato imposto un assegno di mantenimento in favore della moglie.

Nella sentenza di divorzio di alcuni giorni fa, il Tribunale respinge la richiesta del marito di azzerare l’assegno, ritenendo che non si sono verificati peggioramenti economici del marito da giustificare la revoca e che il contributo in favore della ex moglie resta necessario in una logica di equità minima.

Questo passaggio, lungi dall’essere solo contabile, è il frutto di una precisa impostazione giuridica sostenuta dallo Studio Cassella: la solidarietà tra ex coniugi non è un interruttore che si spegne a piacimento, ma un vincolo che il diritto riconosce e calibra, soprattutto di fronte alla malattia e alla fragilità estrema.

Il cuore della decisione sta nell’assegno divorzile.

Il Tribunale di Catania richiama la storica sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287/2018, che ha ridefinito l’assegno in chiave trifunzionale: assistenziale; compensativa; perequativa e in forza di questa giurisprudenza riconosce alla donna un giusto assegno divorzile con funzione esclusivamente assistenziale. Non viene attribuita, invece, la componente compensativa/perequativa, poiché non emerge una rinuncia provata a concrete e rilevanti opportunità professionali; le attività lavorative svolte in costanza di matrimonio risultano saltuarie;

non si dimostra un apporto straordinario alla formazione del patrimonio del marito.

La scelta dei giudici è chiara: nessuna “rendita” legata al passato, ma un minimo vitale che impedisca che la ex moglie, malata e invalida, venga abbandonata a se stessa.

La sentenza ribadisce un concetto cardine, ovvero la solidarietà tra ex coniugi non è retorica, ma un principio giuridico operativo, che trova applicazione proprio nei casi più difficili.

Nel caso della donna questa solidarietà si traduce in un assegno che i giudici definiscono di “sostegno economico minimo”: non reinstaura il tenore di vita matrimoniale, non trasforma l’assegno in un privilegio; ma colma, per quanto possibile, un vuoto che altrimenti sarebbe disumano.

In un contesto nazionale in cui le malattie gravi e la perdita della capacità lavorativa precipitano spesso le persone nella marginalità, la pronuncia del Tribunale di Catania – come evidenziato dallo Studio Cassella – mostra che il diritto può ancora essere uno strumento di tutela effettiva, non solo di principio.

Un precedente che parla a malati, invalidi e “invisibili” del sistema

Questa decisione non riguarda solo i protagonisti della causa:

riguarda tutti coloro che, colpiti da malattie oncologiche o da patologie invalidanti, si trovano a dover affrontare anche la frattura familiare; riguarda chi ha perso la casa, chi vive con assegni di invalidità insufficienti, chi teme che il divorzio significhi perdita totale di protezione. Nel labirinto di file, norme e sentenze, il caso ha avuto bisogno di qualcosa in più di una semplice rappresentanza legale: ha richiesto una difesa capace di tenere insieme rigore tecnico e consapevolezza umana.


 
 
 

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