Un padre riabilitato, un figlio ancora in comunità: il caso che interroga la tutela dei minori
- Avv. Elena Cassella

- 9 gen
- Tempo di lettura: 4 min
Con un'ordinanza recentissima, il Tribunale per i minorenni di Catania - nell’ambito di un procedimento avviato dalla Procura della Repubblica in sede ai sensi dell’art. 403 c.c. -ha segnato un passaggio fondamentale nella vita di un padre e di suo figlio di appena due anni.
Lo Studio legale Cassella, che assiste l'uomo, ha ottenuto il superamento degli incontri esclusivamente "protetti" e il riconoscimento, da parte del Giudice, delle sue adeguate competenze genitoriali e del forte legame affettivo con il bambino.
Il Tribunale ha così disposto una progressione importante: da una breve fase di accompagnamento in spazio neutro ( quindi incontri “sorvegliati”) si passerà a incontri liberi in ambiente domestico, restituendo al padre una relazione più piena, autentica e "normale" con il proprio figlio, come lo era prima della prima ordinanza del Tribunale con cui era stato disposto l’allontanamento del figlio minore dal padre e dalla casa familiare e il suo collocamento con la madre presso struttura protetta ad indirizzo segreto.
La difesa, curata dallo Studio legale Cassella, ha ricostruito nel dettaglio la storia familiare e giudiziaria del caso, chiarendo bene i fatti addotti all’inizio del procedimento.
È emerso che le accuse di presunta violenza mosse nei confronti del padre non trovano, allo stato, riscontri oggettivi tali da giustificarne l'allontanamento dalla vita del minore. Non si tratta semplicemente di una riabilitazione d'immagine, ma del riconoscimento, sul piano giudiziario, che l'uomo non può essere considerato il soggetto pericoloso che, in una prima fase, era stato rappresentato.
Nello stesso puntuale provvedimento, il Tribunale per i minori di Catania mette "nero su bianco" un dato destinato a cambiare completamente la prospettiva: le condotte di violenza accertate riguarderebbero la madre, non il padre, sulla scorta della documentazione anche processuale da noi prodotta. Il Giudice evidenzia come non emergano episodi di violenza agita dal padre nei confronti della donna – semmai il contrario – delineando un quadro in cui la figura paterna appare come parte offesa, e non come autore di condotte aggressive.
È un vero e proprio rovesciamento rispetto all'impianto iniziale, che rende ancora più evidente la necessità di riallineare le misure di tutela alla realtà processuale che va emergendo.
Tuttavia, rimane il paradosso della permanenza in comunità. Invero, nonostante questo quadro completamente ribaltato, madre e bambino continuano a vivere in una struttura a indirizzo protetto, normalmente destinata a donne vittime di violenza domestica. Lo stesso Giudice osserva che non risultano episodi di violenza da parte del padre e rileva come l'unica ragione della permanenza della donna in comunità sembri essere l'assenza di un alloggio alternativo, invitando il Comune a individuare una diversa sistemazione.
Resta però un dato centrale e, al tempo stesso, inquietante: il minore continua a crescere in comunità insieme alla madre, il genitore su cui ora gravano le imputazioni più importanti, mentre il padre – ritenuto non violento e potenzialmente vittima – ottiene sì una progressiva estensione dei tempi di visita, ma senza che ciò si traduca, almeno per ora, in una revisione complessiva del progetto di vita del bambino.
Questa vicenda evidenzia una criticità sistemica che va oltre il singolo caso. Le misure di protezione – soprattutto quando disposte in fasi iniziali e di forte conflittualità – si basano spesso su narrazioni unilaterali e su un contesto emergenziale. Il problema nasce quando, pur a fronte di successivi accertamenti giudiziari che ribaltano il quadro originario, tali misure restano sostanzialmente immutate.
Nel caso del piccolo, il Tribunale ha riconosciuto il valore genitoriale del padre e la non pericolosità del suo ruolo, ma il luogo di vita del bambino rimane quello di una comunità protetta, costruita su presupposti che oggi appaiono profondamente mutati.
Ora, se la ratio delle strutture protette è quella di mettere al sicuro donne e bambini da situazioni di violenza domestica, cosa succede quando è proprio la madre – il genitore ora gravato dalle contestazioni più importanti – a restare in comunità con il figlio, mentre il padre – ritenuto non violento – vede riconosciuto il proprio ruolo solo sul piano delle frequentazioni?
La domanda centrale resta: è davvero questa, oggi, la soluzione più coerente con il superiore interesse del minore, alla luce di quanto lo stesso Tribunale ha accertato e messo per iscritto?
Dietro gli atti, le formule e le definizioni, c'è un bambino di due anni che ha diritto a crescere in un contesto che rispecchi la verità delle relazioni familiari e delle responsabilità genitoriali, e non solo l'inerzia di misure adottate in una fase emergenziale.
Il bambino si trova nella paradossale situazione di vivere quotidianamente con il genitore che il Tribunale ha identificato come responsabile di condotte violente, mentre viene limitato nei rapporti con il genitore riconosciuto come non pericoloso e vittima di violenza.
L'obiettivo legale è duplice: garantire al padre il pieno riconoscimento del suo ruolo genitoriale, anche in termini di concreta presenza nella vita quotidiana del figlio, e sollecitare, nelle sedi opportune, una riflessione più ampia sulla necessità che le misure di tutela vengano costantemente aggiornate, affinché il "superiore interesse del minore" non resti una formula, ma si traduca in scelte coerenti con la realtà accertata.
Lo Studio legale Cassella si occupa da anni di diritto di famiglia e tutela dei minori, con particolare attenzione ai casi in cui è necessario ricostruire la verità oltre le rappresentazioni iniziali e le situazioni di emergenza.
Per informazioni o per sottoporci un caso simile, è possibile contattarci tramite il form sul sito o ai recapiti indicati nella sezione "Contatti".

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